Delibera Commissione regionale per il Congresso su delegati per Circolo e accesso ed utilizzo anagrafe iscritti ed albo elettori
Commissione regionale Congresso
Padova, 6 agosto 2009
Ai Coordinatori Commissioni provinciali Congresso
Ai Componenti La Commissione regionale Congresso
Ai candidati alla segreteria regionale
Al segretario regionale
Ai Coordinatori Provinciali PD Veneto
Oggetto: Delibera Commissione regionale per il Congresso su delegati per Circolo e accesso ed utilizzo anagrafe iscritti ed albo elettori
Carissime/i, La Commissione regionale per il Congresso si è riunita ieri, mercoledì 5 agosto, assieme ai Coordinatori le Commissioni provinciali per il Congresso ed ha assunto le seguenti delibere.
1) Assegnazione del numero dei delegati ai Circoli
In relazione all’assegnazione ai Circoli dei delegati che devono essere eletti dalle Assemblee di Circolo alla Convenzione provinciale, onde garantire il più possibile a tutti i Circoli di avere almeno una rappresentanza congressuale, si è deciso che la suddivisione dei delegati ai Circoli avviene applicando i criteri già seguiti dalla Commissione nazionale (vedasi la comunicazione della Commissione Nazionale ed il calcolo dei delegati stessi per provincia, già comunicati ai Coordinatori delle Commissioni ed ai Coordinatori provinciali). Tale assegnazione viene fatta per il 50% in base al numero degli iscritti certificati da ogni Commissione Provinciale e per il 50% in base al numero di voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni Politiche del 2008. In analogia all’assegnazione dei delegati alle Province, con la decisione di garantire almeno 2 delegati ciascuna, così per i Circoli si dovrà cercare di garantire almeno un delegato da eleggere. Dove tale requisito non sia soddisfatto con i calcoli succitati, le Commissioni provinciali provvederanno ad una assegnazione d’ufficio fino al raggiungimento del numero minimo previsto (uno), utilizzando i seggi attribuiti con i peggiori resti (in ordine crescente) ai Circoli che non avendo raggiunto il quorum abbiano i migliori resti (in ordine decrescente). Tale assegnazione si esaurisce con l’esaurirsi dei seggi già assegnati con i resti.
2) Accesso ed utilizzo anagrafe iscritti ed albo elettori
In relazione all’accesso ed utilizzo dell’anagrafe degli iscritti e dell’albo degli elettori, al fine di garantire ai candidati ai vari livelli del prossimo Congresso la possibilità di svolgere un’adeguata campagna elettorale, si decide, ad integrazione del “Regolamento nazionale per l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe degli iscritti e nell’albo degli elettori”, di consentire ai rappresentanti delle mozioni (candidature) in lizza a livello nazionale e regionale al Congresso, nominati ad integrazione della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per il Congresso, di avere la disponibilità dell’anagrafe iscritti e dell’albo elettori, per il livello territoriale di competenza, su supporto elettronico, in formato excell, (completi di indirizzi, mail e recapiti telefonici cellulari),a fronte della sottoscrizione di presa in carico e di dichiarazione sotto la rispettiva responsabilità, che i dati non saranno ceduti a terzi e che verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità previste, ovvero la comunicazione di iniziative e documenti inerenti le attività del Partito Democratico.
La Commissione, inoltre, stanti le modalità di assegnazione delle rappresentanze congressuali, ritiene impossibile un’equa assegnazione di tali rappresentanze ai circoli di ambiente (e lavoro), come invece previsto dal Regolamento nazionale congressuale all’articolo 4, commi 2 e 3, per i quali non è possibile valutare la quota da assegnare in base ai voti ottenuti alle politiche. La Commissione, quindi, decide di sollevare la questione alla Commissione nazionale per avere una interpretazione che risolva il problema riscontrato.
I Coordinatori provinciali sono invitati a dare attuazione al deliberato e a darne la massima informazione ai Circoli.
Le Commissioni provinciali per il Congresso sono invitate a garantire la corretta applicazione del deliberato.
Nel ringraziarvi, vi auguro buon lavoro e buone ferie.
Guido Zardini
REGOLAMENTO DELLE MODALITA’ DI ELEZIONE, DELLE FUNZIONI, E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO VENETO (testo approvato, ex articolo 5 Statuto PD Veneto, dall’Assemblea regionale il 10 luglio 2009 )
REGOLAMENTO DELLE MODALITA’ DI ELEZIONE, DELLE FUNZIONI, E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO VENETO (testo approvato, ex articolo 5 Statuto PD Veneto, dall’Assemblea regionale il 10 luglio 2009 )
( Dallo Statuto regionale Partito Democratico Veneto
ART. 5 - ORGANI
1 IL PARTITO DEMOCRATICO - UNIONE REGIONALE DEL VENETO è organizzato su base territoriale regionale, provinciale e comunale. Ciascun livello superiore, nel rispetto del principio di sussidiarietà, coordina i livelli inferiori e garantisce la massima circolazione delle informazioni e delle idee.
2 Le modalità di elezione, le funzioni e la composizione degli organi previsti nel presente Statuto sono demandate a norme regolamentari, da approvare e/o modificare dall’Assemblea regionale.
3 Gli Organi obbligatori sono:
A Livello di circolo
• Assembla di Circolo; ( iscritte/i)
• La/Il Segretaria/o del circolo;
• il Coordinamento del circolo;
• La/Il tesoriera/e.
A Livello di comuni con più circoli:
• L’assemblea comunale;
• Il Coordinamento comunale;
• La/Il segretaria/o del coordinamento comunale;
• L’ Esecutivo;
• La/Il Tesoriera/e comunale.
• La Commissione di Garanzia.
Organi provinciali:
• L’ Assemblea provinciale;
• La Direzione provinciale;
• La/Il Segretaria/o provinciale;
• L’ Esecutivo provinciale;
• La/Il Tesoriera/e provinciale;
• I Revisori dei conti;
• La Commissione di Garanzia.
Organi regionali:
• L’Assemblea regionale;
• La Direzione regionale;
• La/Il Segretaria/o regionale;
• L’ Esecutivo regionale;
• La/Il Tesoriera/e regionale;
• I revisori dei conti;
• La Commissione di Garanzia;
• La Conferenza dei Segretari provinciali.)
REGOLAMENTO
Premessa
La composizione di qualsiasi organismo dirigente del Partito Democratico deve garantire la parità di genere e una quota non inferiore al 10 per cento del totale dei seggi da distribuire riservata per giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni. Il rispetto della parità di genere andrà garantito con un eventuale riequilibrio degli organismi eletti con il ripescaggio del numero necessario di componenti, delle/dei non elette/i del genere carente in base ai voti ottenuti.
Articolo 1 (Il Circolo)
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base nel territorio, attraverso cui le/gli iscritte/i e le/gli elettrici/elettori partecipano alla vita del partito.
2. Si distinguono in Circoli su base territoriale, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, che insistono su uno o più luoghi di lavoro o di studio, e in Circoli online, costituiti sulla rete internet.
3. E’ possibile iscriversi ad un solo Circolo territoriale.
4. E’ possibile la partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale, ad un Circolo d’ambiente e ad un Circolo on-line ma, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di ciascuno di essi, l’iscritta/o deve indicare presso quale Circolo (territoriale o di ambiente) intende esercitare i propri diritti di iscritta/o ai sensi dello Statuto Nazionale e dello Statuto Regionale.
5. Le/Gli elettrici/elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
6. Può essere istituito un Circolo territoriale di base per ogni comune e per ciascuno dei quartieri o circoscrizioni di decentramento nei comuni dove sono previsti.
7. Della costituzione di un nuovo Circolo territoriale o di ambiente, decide la Direzione Provinciale, sulla base di eventuali richieste dei Circoli territoriali o delle Unioni comunali già costituiti nel territorio del Veneto, di cui all’allegata anagrafe.
8. La richiesta di costituzione di un nuovo Circolo può essere proposta alla Direzione provinciale dall’Assemblea di Circolo, o da almeno 15 iscritte/i a quel Circolo. La proposta deve essere riferita ad un preciso ambito territoriale del Comune: Circoscrizione, quartiere, frazione, borgo. La proposta deve essere approvata dalla Direzione provinciale con una maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
9. La Direzione provinciale può deliberare anche l’accorpamento di due o più Circoli territoriali in un unico Circolo, sulla base di eventuali richieste dei Circoli territoriali o di Ambiente o delle Unioni comunali interessati, già costituiti nel territorio del Veneto, di cui all’allegata anagrafe.
10. La richiesta di accorpamento di due o più Circoli in un unico Circolo può essere proposta alla Direzione provinciale da almeno 15 iscritte/i a ciascuno di quei Circoli e deve essere approvata dalla Direzione provinciale con una maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
11. Il Circolo, nei comuni con un solo Circolo, è dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a sindaca/o e consigliera/e comunale, comunque in ottemperanza al vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, ferma rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto delle/degli iscritte/i e delle/degli elettrici/elettori (in base a quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento).
Articolo 2 (Gli Organismi dirigenti del Circolo)
1. Gli organismi dirigenti del Circolo sono: l’Assemblea delle/degli iscritte/i, la/il Segretaria/o, il Coordinamento, la/il Tesoriera/e.
2. L’Assemblea delle/degli iscritte/i è il luogo di elezione del Coordinamento; è composta da tutte/i le/gli iscritte/i del Circolo, che sono inseriti nell’Anagrafe delle/degli iscritte/i, come risulta dall’ultima data di aggiornamento. L’Assemblea è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni volta che le/gli iscritte/i debbano essere consultati per la scelta delle candidature di partito e relative agli incarichi istituzionali, nonché per la scelta dell’indirizzo politico, in occasione di referendum e conferenze programmatiche. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario del Circolo.
3. La/Il Segretaria/o del Circolo viene eletto dal Coordinamento a scrutinio segreto. Risulta eletta/o Segretaria/o la/il candidata/o che abbia raccolto la maggioranza dei voti delle/dei presenti. In caso di parità si procede ad un ulteriore voto di ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletta/o la/il candidata/o più giovane di età. Le/I candidate/i alla carica di Segretaria/o del Circolo devono consegnare al Coordinamento del Circolo, e rendere pubblica alle/agli iscritte/i al Circolo con adeguato anticipo, la propria autocandidatura accompagnata da una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico per il Circolo. La/Il Segretaria/o del Circolo è membro per funzione dell’Assemblea comunale, del comune in cui il Circolo ha sede.
4. Il Coordinamento del Circolo è composto da componenti di diritto per funzione e da componenti elettivi.
5. L’Assemblea delle/gli iscritte/i, in caso il numero degli iscritti al Circolo sia inferiore a 30, può determinare che il Coordinamento corrisponda all’Assemblea. In caso contrario, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del Coordinamento, in modo che non risulti inferiore al 70 per cento dell’organismo.
6. Il Coordinamento è composto per funzione dalla/dal Segretaria/o, che lo presiede, dalle/dagli elette/i ad ogni livello, che risultino iscritte/i al Circolo.
7. I componenti elettivi sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea delle/degli iscritte/i con il metodo dell’autocandidatura, che viene presentata in forma scritta affinché sia consultabile da tutte/i le/gli iscritte/i prima dell’assemblea. Le/I votanti possono esprimere due (una per ciascun genere) o quattro (due per ciascun genere) preferenze, pena la nullità del voto.
8. Ferme restando le regole stabilite per le assemblee convocate nelle scadenze congressuali, l’Assemblea delle/gli iscritte/i, per eleggere il Coordinamento del Circolo, è convocata dalla/dal Segretaria/o provinciale, o da sua/o delegata/o, avvisandone in forma scritta le/gli iscritte/i almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
9. Le autocandidature devono essere presentate entro un’ora dall’inizio dell’Assemblea del Circolo alla/al Presidente della stessa.
10. Il Coordinamento può, su proposta della/del Segretaria/o, dotarsi di un organismo esecutivo ristretto che coadiuvi la/il Segretaria/o nelle sue funzioni.
11. La/Il Tesoriera/e è eletta/o al proprio interno dal Coordinamento, su proposta della/del Segretaria/o.
12. La/Il Tesoriera/e cura l’amministrazione del Circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi e collabora con la/il Tesoriera/e dell’Unione comunale (in caso di Comune con più Circoli).
13. La/Il Tesoriera/e presenta entro il 30 aprile di ogni anno il conto economico consuntivo che deve essere approvato dal Coordinamento e ratificato dall’Assemblea delle/gli iscritte/i nel corso della prima riunione successiva.
Articolo 3 (Comuni con più Circoli)
1. Nei Comuni in cui sono presenti più Circoli, è istituita l’Unione comunale del Partito. L’Unione Comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nel proprio ambito comunale ed è costituita dai Circoli territoriali e di ambiente che afferiscono sul territorio del comune.
2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a sindaco e consigliera/e comunale e per la definizione delle alleanze, ferma rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto delle/degli iscritte/i e delle/degli elettrici/elettori (in base a quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento).
Articolo 4 (Gli organismi dirigenti a livello dei Comuni con più Circoli)
1. Gli organismi dirigenti a livello dei Comuni con più Circoli sono: l’Assemblea comunale, il Coordinamento comunale, la/il Segretaria/o del Coordinamento comunale, l’Esecutivo, la/il Tesoriera/e e la Commissione di garanzia.
2. L’Assemblea comunale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico dell’ambito comunale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. L’Assemblea elegge con voto segreto la/il Segretaria/o. Contestualmente all’elezione della/del Segretaria/o, l’Assemblea elegge la/il sua/o Presidente. L’Assemblea è convocata ordinariamente dalla/dal sua/o Presidente almeno tre volte l’anno e in via straordinaria se lo richiede almeno un quinto delle/i sue/suoi componenti.
3. L’Assemblea comunale è composta da componenti di diritto per funzione e da componenti elettivi.
4. I componenti di diritto per funzione sono: la/il segretaria/o dell’Unione comunale, le/i Segretarie/i dei Circoli che costituiscono l’Unione, le/gli elette/i ad ogni livello aderenti ai gruppi del PD che risultino iscritte/i ai Circoli che costituiscono l’Unione.
5. Il numero delle/i componenti elettive/i è fissato dalla Direzione provinciale, in modo da assicurare a ogni Circolo un’adeguata rappresentanza.
6. La componente elettiva dell’Assemblea comunale non può essere inferiore al settanta per cento della composizione dell’intero organismo.
7. La componente elettiva dell’Assemblea dell’Unione comunale è eletta dalle/gli iscritte/i ai Circoli afferenti all’Unione comunale, a scrutinio segreto con il metodo dell’autocandidatura, che viene presentata in forma scritta affinché sia consultabile da tutte/i le/gli iscritte/i prima dell’assemblea. L’elezione avviene nel turno unico di votazione, cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i della regione. Le/I votanti possono esprimere due (una per ciascun genere) o quattro (due per ciascun genere) preferenze, pena la nullità del voto.
8. Ferme restando le regole stabilite per le assemblee convocate nelle scadenze congressuali, l’Assemblea dell’Unione Comunale, è convocata e presieduta dalla/dal Segretaria/o provinciale, o sua/o delegata/o avvisandone in forma scritta le/gli iscritte/i almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
9. Le autocandidature devono essere presentate entro un’ora dall’inizio dell’Assemblea dell’Unione comunale alla/al Presidente della stessa.
10. Il Coordinamento dell’Unione comunale è composto da componenti di diritto per funzione e da componenti elettivi.
11. L’Assemblea dell’Unione comunale stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero delle/i componenti elettive/i del Coordinamento, in modo che non risulti inferiore al 70 per cento dell’organismo.
12. Il Coordinamento è composto per funzione dalla/dal Segretaria/o, dalle/dai Segretarie/i dei Circoli che costituiscono l’Unione, dalla/dal Presidente dell’Assemblea, dalla/dal Sindaca/o, dalle/dai Consigliere/i comunali e dalle/dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, laddove esistano, del Comune che risultino iscritte/i al Circolo.
13. Le/i componenti elettivi sono elette/i a scrutinio segreto dall’Assemblea dell’Unione comunale, con il metodo dell’autocandidatura, che viene presentata in forma scritta affinché sia consultabile da tutte/i le/gli iscritte/i prima dell’assemblea. Le/i votanti hanno diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascun genere pena la nullità del voto.
14. Le autocandidature devono essere presentate entro un’ora dall’inizio dell’Assemblea dell’Unione comunale alla/al Presidente della stessa.
15. La/Il Segretaria/o dell’Unione comunale viene eletta/o dal Coordinamento dell’Unione comunale a scrutinio segreto. Risulta eletta/o Segretaria/o la/il candidata/o che abbia raccolto la maggioranza dei voti delle/dei presenti. In caso di parità si procede ad un ulteriore voto di ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletta/o la/il candidata/o più giovane di età. Le/i candidate/i alla carica di Segretaria/o dell’Unione comunale devono consegnare al Coordinamento dell’Unione comunale, e
renderla pubblica con adeguato anticipo, la propria autocandidatura accompagnata da una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico per l’Unione comunale. La/il Segretaria/o dell’Unione comunale è componente per funzione dell’Assemblea provinciale.
1. L’Esecutivo Comunale viene nominato dalla/dal Segretaria/o, tenendo conto del pluralismo interno e di un’adeguata rappresentanza del territorio. L’Esecutivo coadiuva la/il segretaria/o nella gestione operativa e politica del Partito. L’Esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del Partito.
2. La Commissione comunale di garanzia è eletta dall’Assemblea ed è composta da 3 componenti effettivi e 1 supplente. La Commissione di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente.
3. Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità delle/i sue/suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto nazionale ed all’articolo 12 dello Statuto Regionale.
4. La/il Tesoriera/e dell’Unione Comunale è eletta/o, su proposta della/del Segretaria/o, dall’Assemblea, a maggioranza dei voti validi.
5. La/Il Tesoriera/e dell’Unione Comunale ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva ed è responsabile delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’Unione comunale, sulla base dei regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciale. La/il Tesoriera/e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
Articolo 5 (Il Coordinamento provinciale)
1. Il Coordinamento provinciale rappresenta l’unitarietà della politica del Partito nel territorio provinciale di competenza e, in rapporto con il livello regionale, concorre all’elaborazione dell’indirizzo politico del Partito, nelle forme e nei limiti previsti dagli statuti regionale e nazionale.
2. Il Coordinamento provinciale è dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale e per la definizione delle alleanze, ferma rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto delle/degli iscritte/i e delle/degli elettrici/elettori (in base a quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento).
Articolo 6 (Gli organismi dirigenti del Coordinamento provinciale)
1. Gli organismi dirigenti del Coordinamento provinciale sono: l’Assemblea, la Direzione, la/il Segretaria/o, l’Esecutivo, la/il Tesoriera/e, i Revisori dei conti, la Commissione di garanzia.
Articolo 6 a (L’Assemblea provinciale)
1. L’Assemblea provinciale è sede di confronto ed indirizzo politico ed è convocata ordinariamente dalla/dal sua/o Presidente almeno tre volte l’anno e in via straordinaria se lo richiede almeno un quinto delle/dei sue/suoi componenti.
2. L’Assemblea provinciale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico nell’ambito territoriale; essa esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
3. L’Assemblea provinciale elegge al suo interno la Direzione provinciale.
4. L’Assemblea provinciale è composta da componenti di diritto per funzione e da componenti elettive/i, il cui numero viene stabilito dalla Direzione regionale. Il numero delle/dei componenti elettive/i non può essere inferiore al settanta per cento dell’intero organismo.
5. Le/i componenti di diritto per funzione sono: la/il Segretaria/o, la/il Tesoriera/e, le/i Segretarie/Segretari delle Unioni comunali della provincia, la/il Segretaria/o dell’organizzazione provinciale giovanile, le/i componenti delle assemblee regionale e nazionale iscritte/i a Circoli della provincia, la/il Sindaca/o e la/il Capogruppo consiliare del Comune capoluogo, la/il Presidente di Provincia, le/gli assessore/i e le/i Consigliere/i provinciali, la/il Capogruppo provinciale, la/il Presidente, gli Assessori e le/i Consigliere/i regionali, le/i parlamentari iscritte/i al Partito Democratico ed aderenti ai rispettivi gruppi del PD.
6. La componente elettiva dell’Assemblea è eletta dalle/gli iscritte/i, a scrutinio segreto unitamente all’elezione della/del Segretaria/o provinciale. L’elezione avviene nel turno unico di votazione cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i della provincia. Le/i votanti possono esprimere due (una per ciascun genere) o quattro (due per ciascun genere) preferenze, all’interno della stessa lista, pena la nullità del voto.
7. Le candidature a componente dell’Assemblea provinciale vengono presentate con liste collegate alle/ai candidate/i a Segretaria/o provinciale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti.
8. Le liste vanno presentate alla Commissione provinciale di garanzia almeno una settimana prima della data dell’Assemblea del Circolo, sottoscritte da almeno 100 iscritte/i della provincia.
9. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi / numero dei seggi), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti.
10. L’Assemblea elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, la/il propria/o Presidente. Nel caso in cui nessuna/nessun candidata/o abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza delle/dei sue/suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra le/i due candidate/i più votate/i.
11. La/Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato dell’Assemblea stessa, e nomina un ufficio di presidenza, composto da massimo cinque membri, sulla base dei risultati dell’elezione dell’Assemblea. La/Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di convocare l’Assemblea e definirne l’ordine del giorno d’intesa con la/il Segretaria/o.
12. Un terzo delle/dei componenti dell’Assemblea può presentare una mozione di sfiducia avversa alla/al Segretaria/o provinciale, che va discussa e votata dalla stessa Assemblea.
Articolo 6.b (la/il Segretaria/o provinciale)
1. La/Il Segretaria/o provincialerappresenta il partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. La/Il Segretaria/o provinciale è eletta/o direttamente dalle/gli iscritte/i al Partito Democratico nella provincia, unitamente all’Assemblea provinciale.
3. Le/I candidate/i a Segretaria/o provinciale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e possono essere sostenute/i da una o più liste collegate che sottoscrivano la piattaforma ed ottengano l’apparentamento dalla/dal candidata/o che intendono sostenere.
4. Ciascuna lista deve essere presentata con la sottoscrizione di almeno cento iscritte/i della provincia.
5. Se la/il Segretaria/o cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa.
6. Se la/il Segretaria/o si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione, l’Assemblea può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o per la parte restante del mandato, con la maggioranza delle/gli aventi diritto. A questo fine la/il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per la/il Segretaria/o e per l’Assemblea.
7. Una mozione di sfiducia avversa alla/al Segretaria/o regionale può essere presentata da almeno un terzo delle/dei componenti dell’Assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/gli aventi diritto la/il Segretaria/o viene sfiduciata/o e si procede a nuova elezione della/del Segretaria/o e dell’Assemblea a norma dell’articolo 15 comma 9 dello statuto nazionale.
Articolo 6.c (La Direzione provinciale)
1. La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea.
2. La Direzione provinciale è composta da componenti di diritto per funzione e da componenti elettivi, nel numero stabilito dall’Assemblea provinciale.
3. Le/i componenti di diritto per funzione sono: la/il Segretaria/o, la/il Tesoriera/e, la/il Presidente dell’assemblea, la/il Segretaria/o dell’organizzazione provinciale giovanile, il Sindaco e la/il Capogruppo consiliare del comune capoluogo, la/il Presidente di Provincia ed la/il Capogruppo provinciale, la/il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri regionali, le/i Parlamentari iscritte/i al Partito Democratico nei Circoli della provincia ed aderenti ai rispettivi gruppi del PD.
4. La quota elettiva della Direzione viene eletta dall’Assemblea e non può essere inferiore al 60 per cento dell’intero organismo.
5. Per l’elezione della Direzione Provinciale l'Assemblea definisce le modalità di elezione, garantendo comunque la rappresentanza proporzionale delle diverse posizioni presenti in Assemblea.
6. La/Il Segretaria/o provinciale può proporre alla Direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle/gli aventi diritto, si riferiscono ai componenti la Direzione che, al cessare della funzione, vengano confermate/i in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dalla/dal Segretaria/o.
Articolo 6.d (L’Esecutivo provinciale)
1. L’Esecutivo provinciale viene nominato dalla/dal Segretaria/o, tenendo conto del pluralismo interno e di un’adeguata rappresentanza del territorio. L’Esecutivo coadiuva la/il Segretaria/o nella gestione operativa e politica del Partito. L’Esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.
Articolo 6.e (La/Il Tesoriera/e provinciale)
1. La/Il Tesoriera/e provinciale è eletta/o dall’Assemblea provinciale su proposta della/del Segretaria/o provinciale, a maggioranza dei voti validi.
2. Alla/Al Tesoriera/e compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito, compresa la gestione del personale. Ella/Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Coordinamento provinciale. I regolamenti finanziari nazionale e provinciale disciplinano i suoi poteri e le sue responsabilità.
3. La/Il Tesoriera/e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, ella/egli cessi dalla carica prima del termine, la Direzione provinciale elegge una/un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea provinciale.
Articolo 6.f (Le/i Revisori dei conti)
1. Le/i Revisori dei conti sono un organismo facoltativo per la forma giuridica di un Partito, sono previsti dallo Statuto per rendere totale il controllo e la trasparenza sugli atti amministrativi e contabili del Coordinamento.
2. Le/i Revisori dei conti sono 3 e vengono eletti dall’Assemblea provinciale, in concomitanza con l’elezione della/del Tesoriera/e, su proposta della/del Segretaria/o provinciale, a maggioranza dei voti validi.
3. La durata in carica dei Revisori dei conti è uguale a quella della/del Tesoriera/e.
4. Compito delle/i revisori è verificare nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano.
Articolo 6.g (La Commissione provinciale di garanzia)
1. La Commissione provinciale di garanzia è eletta dall’Assemblea ed è composta da 5 componenti effettivi e due supplenti. La Commissione provinciale di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente.
2. Per le attribuzioni della Commissione provinciale di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità delle/dei sue/suoi componenti, nonché per le incompatibilità delle/gli stesse/i si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto nazionale ed all’articolo 12 dello Statuto Regionale.
Articolo 7 (L’Unione regionale)
1. L’Unione Regionalerappresenta l’unitarietà della politica del Partito nella regione Veneto e nel rapporto con i livelli nazionali, elabora l’indirizzo politico e programmatico del Partito.
2. L’Unione regionale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, ferma rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto delle/gli iscritte/i e delle/gli elettrici/elettori, come previsto dallo Statuto nazionale.
Articolo 8 ( Gli organismi dirigenti dell’Unione regionale)
1. Sono organi del Partito a livello regionale: l’Assemblea regionale, la Direzione regionale, la/il Segretaria/o regionale, l’Esecutivo regionale, la/il Tesoriera/e regionale, le/i Revisori dei conti, la Commissione di garanzia e la Conferenza delle/dei Segretarie/i provinciali.
Articolo 8.a (L’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei coordinamenti territoriali.
2. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
3. L’Assemblea regionale è composta da componenti di diritto per funzione e da 200 componenti elettivi, il cui numero non può essere comunque inferiore al settanta per cento dell’intero organismo e che saranno assegnati proporzionalmente a ciascuna provincia, il 45% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni per la Camera dei Deputati più recenti, e il 45% in ragione della popolazione, il 10 % in base ad un coefficiente in ragione della percentuale che il PD ha raggiunto in quella determinata provincia, alle elezioni per la Camera dei Deputati più recenti.
4. I componenti di diritto per funzione sono: la/il Segretaria/o, la/il Tesoriera/e, le/i Segretarie/i dei Coordinamenti provinciali, la/il Segretaria/o dell’organizzazione regionale giovanile, le/i componenti dell’Assemblea nazionale, la/il Presidente, gli Assessori, la/il Capogruppo ed le/i Consigliere/i regionali, i Sindaci dei comuni capoluogo, le/i Presidenti ed i Capigruppo di Provincia ed le/i parlamentari iscritte/i al Partito Democratico, nei Circoli della regione , ed aderenti ai rispettivi gruppi del PD.
5. L’elezione dei componenti elettivi dell’Assemblea regionale avviene contestualmente a quella della/del Segretaria/o regionale, a distanza di due anni dall’elezione della/del Segretaria/o e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni, a norma dell’articolo 15 comma 6 dello Statuto nazionale. Le/I votanti possono esprimere due (una per ciascun genere) o quattro (due per ciascun genere) preferenze, all’interno della stessa lista, pena la nullità del voto.
6. L’Assemblea regionale uscente non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato della/del Segretaria/o regionale, indice la data per la selezione delle candidature all’elezione della/del nuova/o Segretaria/o regionale, da parte di tutta/i le/gli iscritte/i nella regione, con le modalità previste dallo Statuto nazionale.
7. Le candidature a componente dell’Assemblea regionale vengono presentate con liste collegate ad uno delle/dei tre candidate/i a Segretarie/o regionale risultati più votati nel corso della selezione delle candidature all’elezione della/del nuova/o Segretaria/o, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale, corrispondente al territorio di ciascuna provincia, possono essere presentante una o più liste collegate a ciascuna/ciascun candidata/o alla Segreteria. Il collegamento deve essere riconosciuto dalla/dal candidata/o alla segreteria.
8. Il numero dei seggi spettante ad ogni lista collegata a ciascun candidato Segretario è assegnato proporzionalmente sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti.
9. L’Assemblea regionale può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o regionale, per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa, nel caso la/il Segretaria/o cessi dalla carica prima del termine del suo mandato.
10. L’Assemblea regionale può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o regionale per la parte restante del mandato, con la maggioranza delle/gli aventi diritto, se la/il Segretaria/o si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione. A questo fine la/il Presidente dell’Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per la/il Segretaria/o e per l’Assemblea, sulla base dei commi 6, e 7 del presente articolo e dei commi 3, 4, 5, 6 dell’articolo 8.c del presente regolamento.
11. Un terzo del componenti dell’Assemblea regionale può presentare una mozione di sfiducia avversa alla/al Segretaria/o regionale, che va discussa e votata dalla stessa Assemblea .
12. L’Assemblea regionale elegge a scrutinio segreto la/il propria/o Presidente. Nel caso in cui nessuna/o candidata/o abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza delle/dei sue/suoi componenti, si procede, sempre a scrutinio segreto, ad una seconda votazione, di ballottaggio tra le/i due candidate/i più votate/i.
13. La/Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato, e può nominare un Ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell’elezione dell’Assemblea.
14. L’Assemblea è convocata ordinariamente dalla/dal sua/o Presidente almeno tre volte l’anno e, in via straordinaria, se lo richiede almeno un quinto delle/dei sue/suoi componenti.
Articolo 8.b (Elezioni della quota veneta nell’Assemblea nazionale)
1. Le/Gli elettrici/elettori del Partito Democratico del Veneto eleggono una quota di rappresentanza diretta nell’Assemblea nazionale del Partito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto nazionale. L’elezione avviene nel turno unico di votazione, cui partecipano tutte/i le/gli elettrici/elettori della regione, sulla base dell’articolo 10, 11 e 12 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, approvato dalla Direzione nazionale del PD il 26 giugno 2009.
Articolo 8.c (La/Il Segretaria/o regionale)
1. La/Il Segretaria/o regionalerappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. L’elezione della/del Segretaria/o regionale avviene a distanza di due anni dall’elezione della/del Segretaria/o e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni, a norma dell’articolo 15 comma 6 dello statuto nazionale.
3. L’Assemblea regionale uscente non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato della/del Segretaria/o regionale, indice la selezione delle candidature all’elezione della/del nuova/o Segretaria/o regionale, con voto riservato alle/gli iscritte/i della regione.
4. Le candidature a Segretaria/o regionale devono essere presentate alla Commissione regionale di garanzia, almeno due settimane prima della data del voto, assieme ad una piattaforma politico programmatica, da almeno il 10% dei componenti l’assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150. Sulla base del Regolamento approvato dalla Direzione nazionale del PD il 26 giugno 2009, per l’elezione dei Segretari regionali dell’autunno del 2009, le candidature alla carica di Segretario
regionale e le relative linee politico - programmatiche (articolo 15, comma 3) vengono depositate presso la Commissione regionale (eletta dalla Direzione regionale ex articolo 15, comma 2) entro le ore 20.00 del 31 luglio. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.
1. La selezione dei candidati a Segretario regionale avverrà applicando in analogia le modalità previste per l’elezione del Segretario nazionale dal “Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale” approvato il 26 giugno 2009 dalla Direzione nazionale del Partito Democratico. In caso di presentazione di tre o meno candidature, il percorso di selezione non si svolgerà e le Assemblee di Circolo si svolgeranno esclusivamente per la presentazione delle liste e la discussione delle linee politico-programmatiche dei candidati.
2. Sono ammessi alle elezioni della/del nuova/o Segretaria/o regionale, aperte a tutte/i le/gli elettrici/elettori della regione, le/i tre candidate/i a Segretaria/o che al termine della selezione delle candidature riservata alle/gli iscritte/i, abbiano ottenuto il maggiore consenso, purché abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
3. Collegate ad ognuno delle/dei tre candidate/i a Segretaria/o regionale risultati più votati nel corso della selezione delle candidature all’elezione della/del nuova/o Segretaria/o, regionale possono essere presentate una o più liste sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale, corrispondente al territorio di ciascuna provincia, possono essere presentante una
o più liste collegate a ciascuna/ciascun candidata/o alla Segreteria.
1. Il numero dei seggi spettante ad ogni lista collegata a ciascun candidato Segretario è assegnato proporzionalmente sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti.
2. Se la/il Segretaria/o cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa.
3. Se la/il Segretaria/o si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione, l’Assemblea può eleggere una/un nuova/o Segretaria/o per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine la/il Presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per la/il Segretaria/o e per l’Assemblea.
4. Una mozione di sfiducia avversa alla/al Segretaria/o regionale può essere presentata da almeno un terzo delle/dei componenti dell’Assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/gli aventi diritto la/il Segretaria/o viene sfiduciata/o e si procede a nuova elezione della/del Segretaria/o e dell’Assemblea a norma dell’articolo 15 comma 9 dello statuto nazionale.
Articolo 8.d (La Direzione regionale)
1. La Direzione regionaleè organo di esecuzione degli indirizzi dell’assemblea regionale. E’ presieduta dalla/dal Segretaria/o regionale. Essa ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei sue/suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni alla/al Segretaria/o e all’Esecutivo.
2. La Direzione regionale è composta da componenti elettive/i e da componenti di diritto per funzione, il cui numero è stabilito dall’Assemblea regionale.
3. Le/I componenti di diritto per funzione sono: la/il Segretaria/o regionale, le/i componenti dell’Esecutivo regionale, la/il Tesoriera/e regionale, la/il Presidente dell’Assemblea regionale, la/il Segretaria/o dell’organizzazione regionale giovanile, le/i Coordinatrici/Coordinatori provinciali,Sindaci dei comuni capoluogo, le/i Presidenti di Provincia, le/il Presidente, gli Assessori ed le/i
Consigliere/i regionali, le/i Parlamentari iscritte/i al Partito Democratico ed aderenti ai rispettivi gruppi del PD.
1. La quota elettiva della Direzione regionale, che non può essere inferiore al sessanta per cento dell’organismo, è eletta, a voto palese, da ciascuna Assemblea territoriale in proporzione al numero delle/gli elettrici/elettori delle primarie per l’elezione della/del segretaria/o regionale.
2. Per l’elezione delle/dei componenti della Direzione regionale possono essere presentate più liste.
3. Per l’elezione della Direzione regionale l'Assemblea definisce le modalità di elezione, garantendo comunque la rappresentanza proporzionale delle diverse posizioni presenti in Assemblea.
4. La/Il Segretaria/o regionale può proporre alla Direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, si riferiscono ai componenti la Direzione che, al cessare della funzione, vengano confermati in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dalla/dal Segretaria/o.
Articolo 8.e (L’Esecutivo regionale)
1. L’Esecutivo regionale viene nominato dalla/dal Segretaria/o, rispettando i criteri della pari rappresentanza di genere, del rinnovamento generazionale, della rappresentanza del pluralismo interno e di un’adeguata rappresentanza del territorio. L’Esecutivo coadiuva la/il Segretaria/o nella gestione operativa e politica del partito. L’Esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.
2. L’Esecutivo è composto da non più di quindici membri, nominati dalla/dal segretaria/o, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione regionale convocata con specifico ordine del giorno. La/Il Segretaria/o può revocare la nomina delle/i componenti l’Esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale.
3. L’Esecutivo è convocato dalla/dal segretaria/o regionale, che è tenuto a dare pubblicità delle decisioni assunte.
4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive devono essere comunicate alla Direzione regionale.
Articolo 8.f (La/Il Tesoriera/e regionale)
1. La/Il Tesoriera/e regionale è eletto, su proposta della/del Segretaria/o regionale, dall’Assemblea, a maggioranza dei voti validi.
2. Alla/Al Tesoriera/e, che ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Unione regionale, compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale. La/Il Tesoriera/e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
3. La/Il Tesoriera/e dura in carica quattro anni e può essere rieletta/o soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, la Direzione regionale elegge una/un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea Regionale.
Articolo 8.g (Le/I Revisori dei conti dell’Unione regionale)
1. Le/I Revisori dei conti dell’Unione regionale sono un organismo facoltativo per la forma giuridica di un Partito, sono previsti dallo Statuto per rendere totale il controllo e la trasparenza sugli atti amministrativi e contabili del Coordinamento.
2. Le/I Revisori dei conti sono elette/i dall’Assemblea regionale, in concomitanza con l’elezione della/del Tesoriera/e, su proposta della/del Segretaria/o regionale, a maggioranza dei voti validi.
3. La durata in carica delle/dei Revisori dei conti è uguale a quella della/del Tesoriera/e.
4. Compito delle/dei Revisori è verificare nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano.
Articolo 8.h (Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è composta da 9 (NOVE) membri effettivi (almeno uno per provincia) e 4 (QUATTRO) supplenti, elette/i dall’Assemblea regionale su indicazione delle Direzioni provinciali, con il criterio del rispetto delle minoranze.
2. La Commissione regionale di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente.
3. Per le attribuzioni della Commissione regionale di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità delle/dei sue/suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale e 12 dello Statuto regionale.
Articolo 8.i (La Conferenza delle/dei Segretarie/i provinciali)
1. La Conferenza delle/dei segretarie/i provinciali è un organo di rappresentanza federale del Partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. E’ presieduta e convocata dalla/dal Segretaria/o regionale, che ne decide l’ordine del giorno.
2. La Conferenza delle/dei segretarie/i provinciali può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta i due terzi delle/dei segretarie/i provinciali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno.
Articolo 9. (Poteri sostitutivi)
1. Nei casi di ripetute violazioni delle norme statuarie nazionali e regionali e dei regolamenti attuativi conseguenti, nei casi di gravi e ripetute omissioni, nei casi in cui non venga garantito da un organismo dirigente di qualsiasi livello l’espletamento dei diritti di elettrice/elettore e/o iscritta/o al partito indicati dalle norme statutarie e regolamentari, da cui derivi grave danno al Partito Democratico ad ogni livello, e, comunque, in ciascun caso in cui sia evidente l’impossibilità di assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, è possibile un intervento sostitutivo da parte dell’organismo dirigente di livello superiore.
2. Nei casi di cui sopra, la Direzione regionale, per il livello provinciale, e la Direzione provinciale, per il livello comunale e di Circolo, a fronte di motivato ricorso presentato da almeno il venticinque per cento delle/dei componenti delle Assemblee provinciali, comunali o di Circolo, sentito il parere della corrispondente Commissione di garanzia, possono nominare una/un Commissaria/o con il compito di ristabilire le adeguate condizioni di democrazia interna ed eventualmente di convocare un’elezione anticipata degli organismi dirigenti commissariati.
3. La proposta di commissariamento deve essere motivata sulla base dei seguenti casi: violazione del mandato politico scelto dalle/gli iscritte/i o dalle/gli elettrici/elettori; negazione alle/agli iscritte/i e od alle/agli elettrici/elettori di un Circolo, di una Unione Comunale o di un Coordinamento provinciale dei diritti loro riconosciuti dallo Statuto nazionale e dallo Statuto regionale, tra cui quello di partecipare alle primarie ed in tutti i casi di violazione degli Statuti nazionale e regionale.
4. L’incarico di Commissaria/o è incompatibile con qualsiasi contestuale incarico nell’ambito degli organismi dirigenti sottoposti al commissariamento.
5. Qualora la/il Commissaria/o nominata/o non sia riuscita/o a ristabilire la regolare gestione democratica, entro tre mesi dalla nomina dovrà convocare l’elezione del Coordinamento e/o dell’Assemblea e/o della/del Segretaria/o del livello commissariato.
6. Nei casi in cui un Coordinamento di Circolo o un Coordinamento comunale non riesca ad eleggere la/il propria/o Coordinatrice/Coordinatore dopo tre votazioni consecutive e comunque non oltre novanta giorni dall’insediamento del Coordinamento, viene commissariato dalla Direzione provinciale, sentita la Commissione provinciale di garanzia. La/Il Commissaria/o rimane in carica per il tempo necessario ad eleggere la/il Coordinatrice/Coordinatore del Circolo o dell’Unione comunale.
7. Il commissariamento non può protrarsi oltre sei mesi trascorsi i quali, nel reiterarsi della impossibilità di eleggere la/il Coordinatrice/Coordinatore del Circolo o dell’Unione comunale, la Direzione provinciale convoca nuove elezioni per il Coordinamento.
8. Avverso le nomina di una/un commissaria/o a qualunque livello, è possibile la presentazione di un ricorso motivato, da parte di almeno il quaranta per cento delle/dei componenti del Coordinamento del Circolo, dell’Unione comunale o del coordinamento provinciale, presentando un’istanza alla
Commissione regionale di garanzia che si pronuncia inappellabilmente entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
NORME TRANSITORIE
Articolo 10.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di procedimenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali si fa rinvio alle norme contenute nel “Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale” approvato il 26 giugno 2009 dalla Direzione nazionale del Partito Democratico.
Articolo 11.
1. Alla commissione regionale congressuale è demandato il compito di intervenire con appositi indirizzi e norme esplicative, nonchè di introdurre le modifiche necessarie al presente regolamento.